CHE DOCUMENTI DEVO TENERE A BORDO?

Riassumiamo qui i documenti che devono essere tenuti a bordo delle unità da diporto durante la navigazione per rispondere a eventuali controlli.

Alcuni devono essere esibiti a prescindere dalla distanza di navigazione dalla costa, altri, invece, solo in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo i documenti di seguito indicati.

 

1. NATANTI

I natanti a remi e a vela, quando navigano per diporto o per praticare la pesca sportiva, devono avere a bordo (anche se non previsti dalla legge) soltanto i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.

I natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

  • la dichiarazione di potenza del motore (cha ha sostituito il vecchio certificato d’uso del motore ormai soppresso – si veda a fine paragrafo “Natanti”), sia per i motori fuoribordo sia entrobordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in kW/CV e la cilindrata, per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica, nonchè il consumo orario; nel caso di furto o smarrimento va richiesto il duplicato alla ditta costruttrice del motore o al rivenditore autorizzato;
  • la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 2.500.000 Euro) obbligatoria per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. Il contrassegno del certificato non va più esposto, ma tenuto tra i documenti di bordo;
  • la patente nautica in corso di validità. La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc se a carburazione a due tempi; i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta; 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo; 2.000 cc. se diesel, nonchè quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge a una distanza superiore alle sei miglia dalla costa. Per l’esercizio dello sci nautico e la condotta di acquascooter è sempre obbligatoria senza tenere conto della potenza del motore;
  • nel caso vi sia a bordo un Vhf (è obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa) devono essere tenuti a bordo:1. certificato limitato di Rtf dell’operatore (si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo);2. licenza di esercizio Rtf (viene rilasciata direttamente dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato).
  • per i natanti costruiti in serie deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata). Su tale certificato sono indicati: la specie di navigazione cui l’unità è abilitata; la potenza massima (e la massa) del motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili (3 persone per unità fino a m. 3.50; 4 persone per unità tra m. 3.50 e 4.50; 5 persone per unità tra tra m. 4.50 e 6; 6 persone per unità tra m. 6 e 7.50; 7 persone per unità tra m. 7.50 e 8.50; 9 persone per unità superiori a m. 8.50)).

Per navigare fino a 12 miglia dalla costa i natanti oltre ai documenti sopra menzionati, devono avere a bordo uno dei seguenti documenti attestanti l’idoneità:

  • il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dai quali risulta che l’unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre sei miglia dalla costa);
  • l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall’ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;
  • una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.

Nota: i natanti con marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo il “manuale del proprietario”

Il vecchio certificato d’uso del motore

Questo documento è stato soppresso e sostituito dalla dichiarazione di potenza rilasciata dalla casa costruttrice. I vecchi certificati continuano ad avere validità, ma gli uffici periferici non sono più autorizzati a rilasciare il duplicato del documento. Nei casi di furto o smarrimento va richiesto alla ditta costruttrice del motore o al rivenditore autorizzato il duplicato della dichiarazione di potenza del motore. Per i vecchi motori, sprovvisti della dichiarazione di potenza, il documento può essere sostituito dal certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità ovvero, per le unità cancellate dai registri, dall’estratto rilasciato dall’ex ufficio di iscrizione. Per le unità provenienti dall’estero, con l’estratto dal registro comunitario di provenienza, o con il certificato di cancellazione dal registro medesimo, che riportino i dati tecnici del motore. Durante la navigazione tra i porti nazionali si può tenere a bordo la copia del documento regolarmente autenticato. Nei casi di perdita o deterioramento del documento del motore e la casa costruttrice non sia più sul mercato (per fallimento o altra causa) l’accertamento della potenza del motore può essere richiesto al Centro Prova Autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede anche al rilascio del relativo certificato.

 

2. IMBARCAZIONI

Le imbarcazioni oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

  • la licenza di navigazione (non è sottoposta ad alcun vincolo periodico);
  • la dichiarazione di potenza o il certificato d’uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
  • la polizza di assicurazione. In base all’art. 41 del D.L. 18 luglio 2005,n. 171 tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (inclusi i tender) devono essere provvisti di assicurazione compreso l’eventuale motore ausiliario. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. Il contrassegno del certificato non va più esposto, ma tenuto tra i documenti di bordo;
  • il certificato di sicurezza in corso di validità;
  • licenza di esercizio RTF, obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo (è rilasciata direttamente dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato). Non ha scadenza.
    Nota: nel documento sono indicati oltre gli elementi di individuazione dell’unità ed il nominativo internazionale anche il tipo di apparato VHF installato a bordo autorizzato. Se l‘apparato viene utilizzato per il traffico di corrispondenza pubblica è necessario avere a bordo anche copia del contratto con la concessionaria (Telemar, Arimar o I.T.S-Servizi Marittimi Satellitari) Se viene utilizzato solo per soccorso è richiesta una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa il regolare funzionamento dell’apparato.
  • certificato limitato Rtf (si consegue senza esame). Non ha scadenza;
  • patente nautica, in corso di validità, quando prescritta;

Nota:

  • Sullo scafo delle unità CE è apposta la targhetta del costruttore nella quale sono indicati la categoria di progettazione (A, B, C o D), la portata massima consigliata in kg. e il numero massimo delle persone trasportabili. Ulteriori notizie riguardanti l’utilizzazione dell’unità sono riportate nel “Manuale del proprietario” che è consegnato dal costruttore al proprietario al momento dell’acquisto.
  • Nel caso venga installato un motore ausiliario, questi deve essere munito della dichiarazione di potenza e di una polizza di assicurazione autonoma. I motori installati a bordo delle unità da diporto di qualsiasi potenza devono avere una propria copertura assicurativa.
  • Per la navigazione tra i porti nazionali, i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.

 

3. I TENDER

I natanti da diporto a motore fino a 10 metri (la lunghezza di tali unità è stata allineata, dalla legge di riforma della nautica, a quelle a vela), quando utilizzate come “tender” devono riportare sullo scafo la sigla e il numero d’iscrizione (es. tender to GE 100D). Nel corso della navigazione entro un miglio dalla costa o dall’unità-madre, se si trova al largo, a bordo è obbligatorio avere solo le cinture di salvataggio e il salvagente anulare con cima, con esclusione delle altre dotazioni. Il tender deve essere munito della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso (valido anche dopo la soppressione) e della polizza di assicurazione, obbligatoria, dopo la riforma della nautica, per tutti i motori installati a bordo (il limite di esenzione dei tre cavalli fiscali è stato soppresso).

Abilitazione alla navigazione

Le unità con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:

Categoria A: senza alcun limite;
Categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
Categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri.
Nota: per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort. Per altezza significativa dell’onda s’intende l’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d’onda osservate in un dato periodo. La valutazione degli elementi meteo-marini è fatta dallo skipper che si assume anche la responsabilità di impiegare l’unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.

Rinnovo del certificato di sicurezza

La procedura per il rinnovo del certificato di sicurezza prevede che il documento rilasciato alle imbarcazioni da diporto dall’ufficio di iscrizione all’atto della prima immatricolazione, previa visita periodica di idoneità, si rinnova automaticamente per la durata di cinque anni, senza che il diportista debba presentarsi presso alcun ufficio marittimo o delle acque interne per l’annotazione dell’attestato di idoneità. Al rinnovo del certificato di sicurezza provvede direttamente l’organismo tecnico (notificato o autorizzato) che ha eseguito la visita, sulla base dell’attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti, annotando sul certificato gli estremi dell’attestazione rilasciata. Nel contempo trasmette all’autorità marittima (o consolare se all’estero) della giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato con l’avvenuta annotazione e l’attestato di idoneità. L’autorità che riceve i documenti provvede, a sua volta, a darne notizia all’ufficio di iscrizione dell’unità.

ZATTERE DI SALVATAGGIO: REVISIONE, QUANDO SI FA?

La revisione ordinaria delle zattere di salvataggio va fatta ogni due anni, quella straordinaria ogni quattro anni

Le vecchie zattere, conformi al D.M. 2.12.1977, dovevano essere sottoposte ad una visita speciale entro il 17 ottobre 2004. Chi non avesse ancora provveduto potrà farlo in ogni momento, fermo restando che le stesse non possono essere utilizzate fino a quando non saranno sottoposte all’apposita revisione. Si ricorda che lo skipper è l’unico responsabile dell’equipaggiamento dell’unità, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza conformi alla normativa vigente e in regola con i controlli periodici.

  • Sono interessati alla revisione ordinaria delle zattere nell’anno 2014, coloro che nell’anno 2012 hanno acquistato una zattera autogonfiabile o fatto la revisione straordinaria.
  • Sono interessati alla revisione straordinaria delle zattere nell’anno 2014, coloro che hanno eseguito quella ordinaria nell’anno 2012, nonchè coloro che sono in possesso di una zattera con revisione scaduta, anche se da lungo tempo.

Attenzione: vi sono alcune ditte che nel caso di ritardo eccessivo provvedono alla revisione straordinaria con maggiori costi. In questi casi meglio concordare prima il prezzo della revisione allo scopo di evitare sorprese.

Le verifiche possono essere effettuate solo dalle stazioni di revisione autorizzate dal costruttore le quali, al termine della visita, rilasciano un apposito certificato di revisione attestante il superamento dei controlli e l’idoneità all’impiego. Nei casi di viaggi all’estero, le revisioni possono essere eseguite anche prima, senza attendere la data di scadenza.

Attenzione: le vecchie zattere non riportavano l’indicazione dell’unità dove erano imbarcate per cui potevano ruotare da un’unità all’altra senza incorrere nella violazione della legge. Le nuove zattere, invece, riportano gli estremi degli elementi di individuazione dell’unità ove sono installate e non possono quindi essere trasferite in altre unità.

Zattere di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa

L’art.54 del regolamento al codice della nautica, approvato con Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti, meglio noti come “atolli”, non sono più ritenuti idonei in quanto non danno le necessarie garanzie di sicurezza, e devono essere sostituiti con le nuove zattere di salvataggio idonee alla navigazione entro le 12 miglia, le cui caratteristiche sono stabilite con Decreto 2 marzo 2009 del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto. Il provvedimento, anche se non è stato pubblicato nelle forme stabilite, è entrato pienamente in vigore. Sulla questione ci sono alcuni che ritengono necessario un ulteriore provvedimento amministrativo che definisca in modo chiaro la sostituzione del mezzo di salvataggio ad evitare che possano nascere dubbi o interpretazioni di parte. Ma ciò non toglie che l’atollo non può essere più impiegato a bordo. La revisione periodica dei nuovi mezzi segue quella delle zattere di salvataggio.